L'installazione di telecamere e la videosorveglianza da parte di un'azienda, qualora interessi i lavoratori presenti, deve essere attuata nel rispetto delle norme dello Statuto dei lavoratori e del Codice in materia di protezione dei dati personali, non deve figurarsi come un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma può essere predisposta solo (Art 4. Legge 300/1970):
- a fini organizzativi e produttivi,
- per la sicurezza del lavoro,
- per la tutela del patrimonio aziendale.
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanzE sindacali o in mancanza di accordo previa autorizzazione INL.
L'uso di telecamere di sorveglianza per controllare il personale è, infatti, contro le disposizioni della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di quelle del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) "Codice Privacy".
Infatti all’art. 4 della Legge 300/1970 è espressamente vietato l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. La normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama la disciplina dell'art. 4 della Legge 300/1970.
Jobs Act
Il collegamento fra privacy e tutela del lavoratore è reso evidente anche dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (decreto attuativo del Jobs Act), il quale ha inserito nell'art. 171 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori, prevedendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori sia punita ai sensi dell'art. 38 del medesimo.
Installazione telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro (da INL)L'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per richiedere l’autorizzazione all'installazione di telecamere, registrazioni audio e/o impianti di geolocalizzazione satellitare mediante gps sui luoghi di lavoro è necessario presentare la domanda utilizzando la modulistica reperibile nel sito web dell'INL, moduli INL 17-23-24-25.
Il modulo pertinente per la domanda deve essere corredato, ad esempio, di: (vedi documentazione richiesta presente nei moduli):
- Planimetria dei locali con informazioni circa il posizionamento dell’impianto e le postazioni di lavoro;
- Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal Legale Rappresentante. Deve contenere la tipologia del dispositivo di registrazione, il numero e il relativo posizionamento, fascia oraria di attivazione e ogni altra informazione utile alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento nel rispetto delle norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della "Privacy" e dello “Statuto dei Lavoratori”.
La ditta installatrice deve essere abilitata all’esercizio di tale attività, iscritta alla Camera di Commercio e dovrà rilasciare, a seguito dell’installazione, idonea certificazione sulla conformità circa le norme tecniche vigenti.
- a fini organizzativi e produttivi,
- per la sicurezza del lavoro,
- per la tutela del patrimonio aziendale.
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanzE sindacali o in mancanza di accordo previa autorizzazione INL.
L'uso di telecamere di sorveglianza per controllare il personale è, infatti, contro le disposizioni della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e di quelle del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) "Codice Privacy".
Infatti all’art. 4 della Legge 300/1970 è espressamente vietato l’uso di impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte al controllo a distanza del personale dipendente. La normativa sulla privacy (D.Lgs n.196/2003) richiama la disciplina dell'art. 4 della Legge 300/1970.
Jobs Act
Il collegamento fra privacy e tutela del lavoratore è reso evidente anche dalla modifica introdotta dall'art. 23 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (decreto attuativo del Jobs Act), il quale ha inserito nell'art. 171 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la tutela penale per il trattamento illecito dei dati dei lavoratori, prevedendo che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, primo e secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori sia punita ai sensi dell'art. 38 del medesimo.
Installazione telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro (da INL)L'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l'obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all'installazione ed all'utilizzo dell'impianto, rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Per richiedere l’autorizzazione all'installazione di telecamere, registrazioni audio e/o impianti di geolocalizzazione satellitare mediante gps sui luoghi di lavoro è necessario presentare la domanda utilizzando la modulistica reperibile nel sito web dell'INL, moduli INL 17-23-24-25.
Il modulo pertinente per la domanda deve essere corredato, ad esempio, di: (vedi documentazione richiesta presente nei moduli):
- Planimetria dei locali con informazioni circa il posizionamento dell’impianto e le postazioni di lavoro;
- Dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulla gestione e l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza, firmata dal Legale Rappresentante. Deve contenere la tipologia del dispositivo di registrazione, il numero e il relativo posizionamento, fascia oraria di attivazione e ogni altra informazione utile alla individuazione della tipologia, costituzione e modalità di funzionamento nel rispetto delle norme in vigore in materia impiantistica, di tutela della "Privacy" e dello “Statuto dei Lavoratori”.
La ditta installatrice deve essere abilitata all’esercizio di tale attività, iscritta alla Camera di Commercio e dovrà rilasciare, a seguito dell’installazione, idonea certificazione sulla conformità circa le norme tecniche vigenti.