La missione
Ormai il livello di apprezzamento dei servizi di Facility ha toccato un livello molto basso; stritolato fra la crisi economica e la scarsa cultura che è stato capace di mettere in campo, si è ridotto per lo più ad una somma di servizi centrati intorno alle pulizie, più o meno articolati a scarso o nullo valore aggiunto.
Recuperare una visione d'insieme e rilanciare il Facility Management verso la sua vera funzione di attento e attivo paladino del patrimonio immobiliare che si indirizza anzitutto al progettista e solo in seguito al controllo
Recuperare una visione d'insieme e rilanciare il Facility Management verso la sua vera funzione di attento e attivo paladino del patrimonio immobiliare che si indirizza anzitutto al progettista e solo in seguito al controllo
Progetti e sviluppi concretizzati
Conoscendo da tempo il mondo dell'Integrated Facility Management ho avuto l'opportunità di condurre dei progetti di miglioramento che hanno registrato un apprezzabile valore aggiunto:
Il corso ha anchela finalità di proporre opportunità di business: identificando gli adempimenti obbligatori previsti in alcune regioni in tema di contenimento energetico atte a spingere gli impianti più obsoleti fuori mercato.
Da questo corso è possibile aumentare la possibilità di eseguire lavori straordinari e garantirsi rispetto a possibili controlli previsti dalle autorità
Il potere della sintesi è in questa fase si esprime al massimo: ho realizzato specifiche Due diligence che per tipologia di servizio analizzano e delineano in dettaglio le criticità per singolo immobile da cui in seguito sarà possibile produrre dei verbali di presa in carico: è la mossa giusta che permette di fare l'importantissimo "primo passo" nella delicata fase di start up di una commessa.
- La terza responsabilità negli impianti termici: raggiungere la piena conformità normativa a livello nazionale
Il corso ha anchela finalità di proporre opportunità di business: identificando gli adempimenti obbligatori previsti in alcune regioni in tema di contenimento energetico atte a spingere gli impianti più obsoleti fuori mercato.
Da questo corso è possibile aumentare la possibilità di eseguire lavori straordinari e garantirsi rispetto a possibili controlli previsti dalle autorità
- Partnership con fornitori
- Direzione lavori e piani qualità
- Presa in carico degli edifici e degli impianti
Il potere della sintesi è in questa fase si esprime al massimo: ho realizzato specifiche Due diligence che per tipologia di servizio analizzano e delineano in dettaglio le criticità per singolo immobile da cui in seguito sarà possibile produrre dei verbali di presa in carico: è la mossa giusta che permette di fare l'importantissimo "primo passo" nella delicata fase di start up di una commessa.
Survey normativo
Il libretto di
impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o
estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti
che di nuova installazione.
Il libretto è disponibile sia in forma cartacea che elettronica, viene conservato dal responsabile dell’impianto che ne cura l’aggiornamento, quello elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente, anch’esso viene aggiornato e messo disposizione degli interessati.La compilazione iniziale del documento:
· deve essere effettuata all’atto della prima messa in funzione a cura ella impresa installatrice;
· deve comprendere i risultati della prima verifica.
Le istruzioni dell’allegato 1 del Dm 10 febbraio 2014 prevedono l’ipotesi di un edificio servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva e che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati. In questo caso sono necessari due libretti di impianto distinti, in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
Per gli impianti già esistenti all’entrata in vigore della nuova norma la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.
Il libretto è disponibile sia in forma cartacea che elettronica, viene conservato dal responsabile dell’impianto che ne cura l’aggiornamento, quello elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente, anch’esso viene aggiornato e messo disposizione degli interessati.La compilazione iniziale del documento:
· deve essere effettuata all’atto della prima messa in funzione a cura ella impresa installatrice;
· deve comprendere i risultati della prima verifica.
Le istruzioni dell’allegato 1 del Dm 10 febbraio 2014 prevedono l’ipotesi di un edificio servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione estiva e che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati. In questo caso sono necessari due libretti di impianto distinti, in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.
Per gli impianti già esistenti all’entrata in vigore della nuova norma la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.
Entro il 31 maggio 2014 è obbligatorio compilare la "Dichiarazione F-gas" relativa all’anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.
Come riconoscere se il gas rientra nella dichiarazione? Le macchine refrigeranti messe sul mercato devono riportare la dichiarazione "Contiene Gas Fluorato ad effetto serra disciplinati dall'accordo di Kyoto"
Come fare la dichiarazione? Sulla base delle indicazione contenute nei registri d'impianto si compila la dichiarazione (dal sito del Ministero dell'ambiente) e poi si invia on line al sito www.sinanet.isprambiente.it
Un'altro servizio importante è quello del survey normativo, fondamentale per restare connessi alla realtà del mercato evitando figuracce verso i clienti o ammende amministrative
Di seguito alcune novità legislative riferibili al Facility Management:
Nuove regole per l’esercizio, il controllo e la manutenzione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.
Il provvedimento, che entra in vigore il 12 luglio, definisce le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Di seguito segnaliamo i punti più interessanti previsti dal Decreto.
- Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)
Per gli impianti di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).
- Responsabili dell’impianto con facoltà di delega (art. 6)
L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell’impianto che può delegare verso un terzo (eccezione fatta per alcuni casi specifici).
Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.
- Controlli e manutenzione (art. 7)
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.
Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il nuovo regolamento stabilisce verifiche con cadenza biennale per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni quattro anni per quelli a gas, metano o gpl.
I tempi sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia uguale o maggiore a 100 kW.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto e un’altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.
- Ispezioni sugli impianti termici (art. 9)
Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.
L’accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell’ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.
Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.
- Sanzioni (art. 11)
Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:- per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
- per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro